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meccanismo costituzionale (ridete pure

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ginos
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Iscritto il: 11/10/2015, 18:39

meccanismo costituzionale (ridete pure

Messaggio da ginos » 29/11/2015, 10:38

Ignoto: “E noi saremmo dei ‘nani sulle spalle di giganti’? No, noi siamo delle merdacce in cima ad un mucchio di sterco e invece di rimestare nel mucchio dovremmo approfittare dell’altezza per guardare più lontano!”.

Burk: “Vi è il predominio degli uomini cattivi nel mondo perché noialtri non facciamo niente per fermarli”.

B. Fuller: “Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta”.


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1-Introduzione: Volontà Popolare e Costituzione Formale (trattandosi di una “proposta”, in questo testo sono previste alternative fra le quali il cittadino dovrebbe poter scegliere; sono anche presenti ipotesi particolarmente delicate per le quali andrebbe prevista una approvazione specifica)

1.1-Questa Volontà Popolare è la legge fondamentale dello Stato. Questa legge e i suoi aggiornamenti devono essere approvati via referendum su proposta dei cittadini o del Parlamento.

1.2-La Volontà Popolare contiene la sintesi del buon senso popolare. Questo testo si estende a questioni normalmente regolate con leggi ordinarie, ma che il buon senso della gente ritiene opportuno sottrarre all’arbitrio dei politici di professione, con ciò realizzando una sostanziale “democrazia diretta” sulle questioni più delicate e controverse. Al tempo della prima redazione di questo documento, ad esempio, era bene fosse la cittadinanza a decidere se era meglio il “sistema tedesco” o il “presidenziale alla francese”, se due gay coabitanti potessero definirsi “famiglia” oppure no e idem dicasi per molte altre questioni dove i politici, fra l’altro, faticavano assai a mettersi d’accordo. Vengono pure descritti il contesto e le motivazioni che portano alle disposizioni e alle raccomandazioni qui contenute a meno che non si tratti di materie ormai consolidate nella coscienza collettiva. Questo documento non intende essere né formale né completo: i principi costituzionali già radicati nella coscienza collettiva e che non si ritiene debbano essere modificati, possono risiedere nella sola Costituzione Formale; è però opportuno che questo documento ne dia almeno un’indicazione sintetica (si vedano ad esempio i punti 2.1, 2.2, 2.3) e questo vale anche per gli aspetti fondamentali della normativa ordinaria di cui si ritenga opportuno dare un’indicazione in modo che questo documento possa diventare anche un “manuale” giuridico ad uso di tutti i singoli cittadini. Ovviamente le “novità” introdotte nel documento potrebbero risultare “troppo” dettagliate (in relazione a quest’ultimo scopo del documento), perciò, quando risultassero adeguatamente regolamentate dalla Costituzione Formale o dalle leggi ordinarie, è bene che vengano qui o tolte o sostituite da una sintesi.

1.3-Ne deriva che questa legge, oltre che nella legislazione ordinaria, si concretizza nella Costituzione Formale, redatta, mantenuta e approvata dal Parlamento. Pertanto questa legge non è di per se immediatamente operativa, è necessario l’intervento del Parlamento che si preoccuperà delle necessità formali, di completezza e di congruenza. Il Parlamento potrà anche introdurre correzioni e migliorie ma se i cittadini ritenessero d’essere stati traditi, nella sostanza o nei tempi di attuazione, potranno ricorrere al referendum per dimettere il Parlamento e/o il Presidente (vedi punto 1.6)


1.4-Quindi con questo documento la cittadinanza fornisce ai politici l’orientamento da seguire nella redazione-manutenzione della Costituzione Formale e della legislazione ordinaria. Si avverte altresì il legislatore di tener conto che l’onestà e l’altruismo dell’uomo sono sì valori sommamente auspicabili, ma che la legge e l’organizzazione statale non devono farci troppo affidamento. La legge e l’organizzazione statale devono invece tener conto del fatto che l’uomo è, a tutt’oggi, un essere tendenzialmente egoista, che egli è capace di limitare il suo egoismo solo in funzione dei vantaggi personali e familiari che ne derivano, e questo solo se vede un minimo di equità nella ripartizione dei sacrifici e dei benefici relativi. Si ricorda che il potere può corrompere chiunque e i governanti in particolare. Si ricorda infine che il potere tende ad organizzarsi in caste, combriccole, mafie o che dir si voglia e che ciò dev’essere contrastato e punito.

1.5-Il “Referendum” è il meccanismo di approvazione popolare che si ottiene col 50% più uno dei votanti (chi non vota un referendum evidentemente ritiene che qualunque risultato vada bene). I referendum di iniziativa popolare, salvo indicazioni specifiche, richiedono la raccolta di 500.000 firme. In certe particolari situazioni possono pure essere previsti dalla legge oppure possono essere indetti dal Parlamento a maggioranza. Nel referendum vengono posti uno o più quesiti non contradditori a cui si risponde SI o NO. Possono essere proposte varie alternative fra le quali si deve effettuare una scelta. Sono possibili referendum per creare nuove leggi, per cancellare leggi ed anche solo consultivi per informare il Parlamento dell’opinione popolare. Se un referendum o una parte di esso viene ripresentato entro un anno dopo essere stato rigettato, è richiesta una maggioranza aumentata del 20%, entro due anni del 10%. In occasione di un referendum popolare è concesso al Parlamento di affiancare proposte alternative ai quesiti referendari. Analoga facoltà è sempre concessa a gruppi di cittadini che raccolgano altre 500.000 firme. (Verificare i sistemi in uso in Svizzera e tenerne conto).

1.6-Sono ammessi referendum anche per dimissionare persone elette. Questa norma è efficace dal momento dell’approvazione di questo stesso documento, non richiede cioè l’inserimento nella Costituzione formale. La % richiesta è del 70% nel primo anno dall’elezione, del 62% nel secondo, del 55% nel terzo, del 50% nel quarto e nei successivi. Se il referendum viene rigettato non si ha la maggiorazione prevista per i casi di ripresentazione. Possono essere proposti dal Parlamento o dai cittadini tramite la raccolta di 500.000 firme. Chi fosse dimissionato perderà ogni diritto addizionale a quanto da lui riscosso (pensioni, vitalizi, indennità e simili).
1.6.1-Qualora il referendum fosse richiesto per mancata o inesatta conversione in legge ordinaria o costituzionale del dettato della presente legge, le firme richieste si riducono a 250000 e la maggioranza richiesta sarà del 50% indipendentemente dall’anzianità elettiva. Si potrà chiedere la dimissione dell’intero Parlamento o di nominativi specificati, compreso il Presidente perché egli, in base al punto 9.6, ha facoltà di intervenire con forza nella funzione legislativa.

1.7-Si raccomanda il buon senso e il pragmatismo in luogo del dogma e dell’ideologia e poiché le cose mutano nel tempo e nei luoghi, questo testo è soggetto ad aggiornamenti e a migliorie. Si ricorda che i problemi si affrontano gradualmente all’interno di un progetto complessivo che va costruito col metodo delle approssimazioni successive e stabilendo le necessarie priorità.

1.8-Si raccomanda il criterio della semplicità e della chiarezza. Le leggi devono essere poche e comprensibili per tutti. Si deve trarre ispirazione anche dalle leggi e dalle esperienza delle altre Nazioni. Poiché è impossibile prevedere tutti i casi e poiché più le norme sono minuziose, più ci si espone al cavillo, ci si deve preoccupare di esprimere senza ambiguità lo spirito della legge lasciando al funzionario pubblico il compito di operare nello spirito stesso. Naturalmente ciò richiede una GIUSTIZIA prontissima nell’intervenire per correggere eventuali sbandamenti. Questo ben certi che la perfezione non è di questo mondo.

1.9-Molte di queste disposizioni richiedono tempo e risorse per essere realizzate. L’uomo politico agirà senza “vincolo di mandato” perché sarà compito del cittadino stimolare il compimento della norma costituzionale con l’uso del voto e del referendum. Il cittadino è il giudice costituzionale di ultima istanza. Questo implica che il cittadino dev’essere adeguatamente istruito sui suoi diritti e sui suoi compiti costituzionali, perciò…

1.10-… perciò in ogni ordine di scuola media lo studio della presente Volontà Popolare e di quella Formale è materia di studio e di dibattito obbligatorio ed è previsto un esame finale al termine della scuola media inferiore, alla maturità o al diploma.

2-Principi generali

2.1-Tutti gli uomini sono liberi, uguali, devono poter esprimere la loro opinione, hanno il diritto di organizzarsi in gruppi e di professare la religione che preferiscono.

2.2-Tutti gli uomini, i gruppi e le organizzazioni religiose devono però rispettare le leggi del luogo in cui risiedono purché dette leggi siano compatibili con lo spirito della presente Volontà Popolare e con quella Formale

2.3-La Costituzione Formale rispecchierà ovviamente anche i principi fondamentali internazionalmente riconosciuti purché eticamente accettabili.

2.4-Il Potere Politico appartiene ai cittadini.

2.5-Lo Stato Italiano è autonomo e indipendente, ma auspica di diventare parte di uno Stato Federale Europeo la cui Costituzione sia compatibile con questo stesso testo.

2.6-Vale il principio “una testa un voto” pertanto va favorita la molteplicità delle fonti d’informazione, tanto pubbliche quanto private.

2.7-L’espressione del voto popolare e la raccolta delle firme, qualora la tecnologia consenta d’essere ragionevolmente certi sulla correttezza delle operazioni, deve avvenire con mezzi informatici. Lo Stato s’impegnerà affinché l’uso dei mezzi informatici sia possibile e conveniente, questo non solo per motivi economici, ma soprattutto per facilitare l'espressione diretta della volontà popolare. (In appendice c’è un’ipotesi di voto elettronico)

2.8-I mezzi tecnologici adibiti alla certificazione individuale a qualsiasi fine indirizzati, come la “firma elettronica” e simili, devono essere gestiti direttamente dallo Stato e quindi controllati dai cittadini.

2.9-E’ opportuno evitare l’uso del referendum quando l’egoismo o l’emotività della gente potrebbe portare a situazioni inaccettabili, perciò questo documento e/o la Costituzione Formale potrà stabilire dei “tabù” (vedasi, ad es., il punto 24.6). Tuttavia il rischio è inevitabile perché la gente può sempre alterare i “tabù” originariamente stabiliti. (Se non si avesse fiducia nel buon senso della maggioranza, l’intera “democrazia” sarebbe priva di fondamenta, si tenga poi conto del fatto che con le vecchie regole ci siamo ritrovati con una Costituzione inattuata per il convergere degli interessi dei politici e che si è arrivati persino alla depenalizzazione del falso in bilancio … sport praticato da molti industriali e persino dai Governi, almeno ad opinione dei governi subentranti).

2.10-Si auspica che il buon operato dei politici di professione consenta di limitare l’uso del referendum ai casi espressamente indicati dalla Costituzione.
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